(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 97 del 15 novembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per riposo o per festivita' o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.