(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 97
                        del 15 novembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente legge disciplina la determinazione degli orari di
apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per riposo  o
per  festivita'  o  per  ferie  delle farmacie aperte al pubblico nel
territorio della Regione, al fine di garantire  il  miglior  servizio
alla popolazione.